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Disegno di legge: divieto di svolgimento di competizioni di levrieri

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2001

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA - N. 294

Onorevoli Senatori. Scopo del presente disegno di legge è quello di vietare lo svolgimento di competizioni di levrieri in qualsiasi luogo e forma esse vengano svolte. Vietare le corse di levrieri è necessario ed indispensabile al fine di abolire una triste e crudele forma di strumentalizzazione degli animali, costretti a gareggiare in condizioni davvero terribili: veri e propri animali «usa e getta», dalla vita agonistica brevissima e troppo spesso drogati per aumentarne le prestazioni.

Allo stato attuale in Italia esistono solo due cinodromi, uno a Roma e uno a Napoli, veri e propri luoghi di sofferenza e di sfruttamento degli animali: ogni anno si calcola che nei due impianti vengono usati circa 600 cani (350 a Roma e 250 a Napoli). La vita dei cani detenuti nei cinodromi è una vita da prigionieri, reclusi in gabbie con spazi ridottissimi e sottoposti ad allenamenti pesantissimi e a condizionamenti fisici e psichici abnormi; spesso subiscono strappi, fratture, tendiniti e collassi da stress. La loro situazione peggiora con l’estate, quando con il caldo la vita nelle gabbie diventa più difficile e contemporaneamente aumenta il ritmo delle competizioni.
Con l’avanzare dell’età i levrieri vengono molto spesso soppressi o consegnati ai laboratori per gli esperimenti. Ma non sono solo i cani le vittime di questo assurdo gioco: nel corso della gara i conigli da inseguire sono finti ma non è così durante gli allenamenti.
Le atroci sofferenze inflitte agli animali non rappresentano l’unico motivo che ci ha spinto a vietare le competizioni di levrieri. Infatti, attorno alle gare fioriscono le scommesse clandestine e viene facilmente a crearsi un terreno fertile per lo sviluppo di attività illegali, tanto che di recente la magistratura è arrivata a porre sotto sequestro il cinodromo di Napoli, in seguito all’accertamento di infiltrazioni malavitose.
Il presente disegno di legge, vietando lo svolgimento di competizioni di levrieri, intende porre fine ad una assurda ed immorale attività mediante la quale lo Stato continua ad arricchirsi. Inoltre, con l’articolo 2 del presente disegno di legge, vengono stabilite delle severe sanzioni nei confronti di coloro che contravvengono al divieto di svolgimento di competizioni di levrieri; sanzioni che vengono inasprite nel caso in cui il reato sia commesso da più persone in forma associata.
Con l’articolo 4 viene sancita la possibilità, per le associazioni e gli enti aventi finalità di protezione degli animali e dell’ambiente, di costituirsi parte civile nei procedimenti per la repressione dei reati di cui al presente disegno di legge.
L’articolo 5 del disegno di legge prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun cane dovrà essere più impiegato per lo svolgimento di gare o competizioni. Pertanto, a partire da tale data, i cani detenuti presso i cinodromi esistenti sul territorio nazionale vengono affidati alle associazioni animaliste e ambientaliste, anche costituite sotto forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che ne faranno richiesta, oppure dati in adozione a privati che siano in grado di garantire il loro benessere (articolo 6).
Inoltre, al fine di incentivare ed agevolare la definitiva dismissione dei cinodromi e la loro riconversione, anche in eventuali centri di cura per cani, con l’articolo 7 si provvede ad assegnare a ciascuno dei due cinodromi di Roma e di Napoli un contributo statale di lire 400 milioni per l’anno 2001.
Infine, con l’articolo 8, si provvede alla copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione del presente disegno di legge valutato in lire 1.457 milioni per l’anno 2001 e in lire 657 milioni per ciascun anno del biennio 2002-2003.
La quantificazione di detto onere deriva, per l’anno 2001, dagli 800 milioni stanziati dall’articolo 7, aumentati dei costi necessari per il mantenimento dei circa 600 cani esistenti nei cinodromi (valutando una spesa annua di 3.000 lire giornaliere per ogni cane). L’onere negli anni 2002 e 2003 diminuisce, limitandosi ai 657 milioni necessari a coprire le spese per il mantenimento dei levrieri.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività illecite)

1. È vietato lo svolgimento, in qualsiasi luogo, di competizioni di levrieri.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 1 è punito con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone in concorso tra loro.

Art. 3.

(Reato associativo)

1. Quando tre o piú persone si associano allo scopo di porre in essere le attività previste dall’articolo 1, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, se il fatto non costituisce piú grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cento milioni.

2. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
3. Coloro che sono a capo dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 4.

(Costituzione di parte civile)

1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subíti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun cane dovrà essere più impiegato per lo svolgimento di gare o competizioni.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i cani detenuti presso i cinodromi esistenti sul territorio nazionale sono affidati alle associazioni animaliste e ambientaliste, anche costituite sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che ne facciano richiesta, oppure sono dati in adozione a privati che garantiscano il loro benessere.

2. Alle associazioni animaliste e ambientaliste di cui al comma 1 è corrisposto un finanziamento annuale di lire 3.000 giornaliere per ogni singolo animale ad esse affidato del quale si impegnano a garantire la sussistenza.

Art. 7.

(Interventi a favore della dismissione
e riconversione dei cinodromi)

1. Al fine di agevolare la dismissione e la riconversione dei cinodromi di Roma e di Napoli è concesso a ciascuno di essi un contributo statale di lire 400 milioni per l’anno 2001.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 1.457 milioni per l’anno 2001 e in lire 657 milioni per ciascun anno del biennio 2002-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

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