Google

Web difossombrone.it

Anagrafe canina e tatuaggio

tatuaggio

Legge Nazionale quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo 14 agosto 1991, n281, questa legge stabilisce che: 
Anagrafe Canina
I proprietari di cani hanno l'obbligo di effettuare l'iscrizione alla anagrafe canina regionale presso l'Az. USL del comune di residenza. 
L'iscrizione ed il relativo tatuaggio devono essere effettuati tra il 6° e l'8° mese di età del cane; tutti i cani di età superiore ad 8 mesi vanno iscritti entro 30 giorni dal possesso. L'iscrizione è data dalla rilevazione, su apposito libretto, dei dati segnaletici dell'animale e dei dati anagrafici del proprietario, e nell'attribuzione di un codice alfanumerico. 
Il codice riporta numericamente i seguenti dati:
prime due cifre sigla ISTAT del Comune di residenza, poi la sigla della Provincia e quindi un numero progressivo su base provinciale. 
Esso corrisponderà al tatuaggio da effettuare al cane, di norma sulla parte interna della coscia destra.
L'iscrizione è gratuita, per effettuare l'iscrizione occorre recarsi presso i servizi veterinari delle USSL della zona di residenza, muniti di documento di identità non scaduto. 
Entro 15 giorni bisogna denunciare il trasferimento, morte e smarrimento del cane alle ASL di residenza. 

Tatuaggio
Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere tatuati. 
Il tatuaggio è a cura dei servizi veterinari delle USSL ma chi volesse, può comunque portare il proprio cane dal veterinario di fiducia, appositamente autorizzato. 

Normativa di riferimento
- L. 281/91 - Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo. 
- L.R. 43/95 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. 
- D.M. 14/10/96 - Norme in materia di affidamento dei cani randagi. 
- L.R. 90/98 - Modifiche ed integrazioni della LR 43/95 " Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". 
Chi lascia libero o non custodito con le debite cautele il proprio animale compie il reato di omessa custodia (art. 672 del Codice Penale). 
L'abbandono ed il maltrattamento sono puniti ai sensi dell'art. 727 del Codice penale.

 

 

Torna alle normative e alle leggi

Torna su

 

Torna alla Home collabora con difossombrone.it
Copyright © Difossombrone.it tutti i diritti sono riservati

Sito internet realizzato da VedaNet