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Passaporto, circolare delle Finanze del 17 - 01 - 2006

Raccomandandone la massima diffusione - per “facilitarne la scrupolosa osservanza da parte dei proprietari o delle persone responsabili” date le “misure severe in caso di non ottemperanza, dalla rispedizione dell’animale all’estero, al suo isolamento, fino all’abbattimento dello stesso”- , il Ministero delle Finanze ha inviato a fine dicembre una circolare applicativa del Regolamento 998/2003.

La circolare dispone che “ i Direttori regionali vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza” dei contenuti della circolare da parte delle competenti strutture dell’Agenzia “ adottando, eventualmente, idonee iniziative per adeguare l’attivita’ svolta”al dettato della circolare stessa. Il Regolamento (CE) 998/2003 (all. 1), in vigore dal 03 luglio 2004, ha introdotto importanti modifiche nel settore delle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, modificando il quadro legislativo delineato dalla Direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Il Ministero della Salute ha poi fissato per decreto una deroga ai controlli che effettuano i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 3 marzo 1993, riguardanti le ipotesi di introduzione di cani, gatti e furetti in numero superiore a cinque esemplari. Tale decreto, infatti, attribuisce agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane i controlli sugli animali, da effettuarsi contestualmente ai controlli sui viaggiatori, quando il numero degli esemplari al seguito sia inferiore o uguale a cinque. In tali ipotesi, gli uffici doganali dovranno condurre un controllo puntuale sulla documentazione sanitaria che accompagna tali esemplari, avendo cura di accertare la presenza del certificato sanitario; in particolare, tale certificato, che deve accompagnare gli animali provenienti dai paesi terzi, deve essere redatto, da un veterinario ufficiale designato dall’autorita’ competente del paese speditore o da un medico veterinario autorizzato dall’autorita’ competente e, successivamente, vistato da quella autorita’. Il completamento delle parti VI e VII non e’ obbligatorio per l’ingresso degli animali in Italia ma, qualora compilate, e’ sufficiente la sottoscrizione di un veterinario abilitato all’esercizio della medicina veterinaria nel paese di spedizione. La circolare “ richiama l’attenzione sulla necessita’ che il certificato sanitario che accompagna cani, gatti e furetti, provenienti da Paesi terzi, non riportati nell’allegato II del Regolamento 998/2003 CE, risulti compilata la parte V anche nella sezione relativa all’esame del sangue (test sierologico) per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia da parte di un Laboratorio autorizzato dall’Unione Europea, con prelievo effettuato almeno tre mesi prima dell’introduzione dell’animale”. Per i movimenti intracomunitari degli animali in questione o nel caso di reintroduzione degli stessi nel territorio comunitario, dopo aver soggiornato in un paese terzo, gli uffici doganali accerteranno la presenza del passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’"Autorita’ nazionale competente" del paese di provenienza, contenente la descrizione dei dati identificativi dell’animale e del proprietario e attestante l’avvenuta vaccinazione in corso di validita’. Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione europea. “Qualora il funzionario doganale ritenesse necessario un controllo fisico volto ad accertare l’identita’ degli animali, potra’ avvalersi della collaborazione e della consulenza del personale operante presso il Posto di Ispezione frontaliera piu’ vicino all’Ufficio doganale interessato, al fine di riscontrarne il tatuaggio (regime transitorio previsto fino al 2011), o il sistema elettronico di identificazione mediante inserimento sottocutaneo di un trasponditore (microchip)”. La circolare ricorda che “ poiche’ la vaccinazione contro la rabbia e’ di regola effettuata dopo i tre mesi di eta’, gli animali di eta’ inferiore a tre mesi possono essere introdotti sul territorio nazionale se vaccinati nei confronti della rabbia, subordinatamente alla dichiarazione rilasciata dalle Autorita’ competenti nel paese di origine attestante che la registrazione del vaccino consente la sua utilizzazione anche su animali di eta’ inferiore a tre mesi, e sempre nel rispetto del decorso termine di 21 giorni dal momento dell’effettuazione del vaccino. L’ ingresso sul territorio nazionale degli animali non vaccinati e’, al momento, preclusa”. Infine, secondo la previsione dell’art. 7, gli animali della specie tropicale, gli anfibi, i rettili, gli uccelli, i roditori e i conigli, individuati dall’Allegato 1 - Parte C, non sono soggetti ad alcuna cautela con riferimento alla patologia della rabbia, anche se condizioni particolari potranno essere eventualmente definite per la prevenzione di altre malattie. Previsioni differenziate sono dettate per il movimento degli animali e per la loro reintroduzione dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2 e parte C verso il territorio della Comunita’ o verso il Regno Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta. Nel primo caso e’ sufficiente il passaporto rilasciato da un veterinario ufficiale, attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica, mentre nel secondo il certificato deve attestare anche l’avvenuto test immunologico. Gli animali provenienti dagli altri paesi terzi, se diretti verso gli Stati membri, devono essere in regola sia con la profilassi antirabbica sia con la titolazione degli anticorpi; inoltre, se destinati verso il Regno Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta, possono essere tenuti in quarantena a meno che non soddisfino tali condizioni dopo il loro ingresso in Comunita’. ( circolare 51 del 12.12.2005)

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