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All'estero con il proprio cane

tratto da articolo di Fausto Mattioli - Club Cane Lupo Cecoclovacco

Dal 1 ottobre 04 per chi vuole andare all'estero col proprio cane, gatto o furetto, la commissione del parlamento europeo e del consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciali di animali da compagnia, ha diramato un nuovo regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fino a poco tempo fa quando ci recavamo all'estero col proprio animale, era abbastanza avere il certificato di buona salute (compilato dal veterinario) e il certificato d'espatrio (fornito dall'ASL), mentre per il REGNO UNITO, IRLANDA, SVEZIA o altri Paesi Terzi dovevano essere in regola con il test anticorpale contro la rabbia. Ora invece anche il proprio amato cane deve avere il PASSAPORTO come il suo proprietario!

Il passaporto sarà stampato dalla Direzione Generale della Sanità e distribuito a ciascun'ASL.

I passaporti sono numerati progressivamente e riportano tale numero su ogni pagina.

Le serie numeriche dei passaporti assegnati a ciascun'ASL saranno registrate nell'applicativo di gestione dell'anagrafe canina (a priori dei passaporti importante la denuncia del proprio cane all'anagrafe canina, peraltro gratuita).
Come previsto dalla Decisione 2004/301/CE, possibile movimentare cani, gatti e furetti da un certificato diverso dal passaporto a condizioni che: 

-sia stato rilasciato prima del 3 luglio 2004,
-il suo periodo di validità non sia ancora scaduto,
-soddisfi le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 998/2003( identificazione animale, vaccinazione antirabbica).

Fino al 3 luglio 2012 cani, gatti e furetti si considerano identificati se dotati di tatuaggio chiaramente leggibile, oppure di microchip (se non a norma ISO 11784 o 11785, il proprietario deve essere dotato d'idoneo lettore per ogni eventuale controllo).

Il passaporto è rilasciato dall'ASL per richiesta del proprietario, per esigenze d'espatrio e previa verifica dell'iscrizione del cane nell'anagrafe regionale.
Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale, ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.
A partire dal 3 luglio 2004, in occasione dei movimenti tra Stati membri, (AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, DANIMARCA comprese GROENLANDIA e FARQER, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA comprese GUIANA FRANCESE GUADALUPA MARTINICA e RIUNIONE, GERMANIA, GRECIA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO compresi il territorio continentale, le ISOLE AZZORRE e le ISOLE di MADEIRA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, SLOVENIA, SPAGNA compresi il territorio continentale, le ISOLE BALEARI e le ISOLE CANARIE escluse CEUTA e MELILLA, UNGHERIA, GIBILTERRA, cani gatti e furetti devono essere identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto rilasciato dai Servizi Veterinari dell'ASL, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità (fatta da non oltre 12 mesi). Le vaccinazioni antirabbiche se eseguite prima al rilascio del passaporto, dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dall'ASL, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia.

Se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso, a cura del veterinario che le ha eseguite.
Cani, gatti e furetti d'età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, purché muniti di passaporto, e perché abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici oppure siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

L'introduzione di cani e gatti in SVEZIA, REGNO UNITO e IRLANDA, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a: identificazione esclusivamente elettronica (microchip), titolazione anticorpi contro il virus della rabbia e permanenza nel paese d'origine per il periodo prescritto, pari a 6 mesi per REGNO UNITO e IRLANDA, 4 mesi per SVEZIA.
Inoltre, fino al 3 luglio 2009, cani e gatti d'età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimenti verso Svezia, Regno Unito e Irlanda.
Sempre fino al 3 luglio 2009, REGNO UNITO, SVEZIA e IRLANDA subordinano l'introduzione di cani e gatti alle norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche.
Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti dai Paesi ANDORRA, LIECHTENSTEIN, MONACO, ISLANDA, NORVEGIA, SAN MARINO, SVIZZERA, CITTA DEL VATICANO, ISOLA DELL'ASCENSIONE, ANTIGUA e BARBUDA, ANTILLE OLANDESI, AUSTRALIA, ARUBA, BARBADOS, BAHREIN, BERMUDA, CANADA, FIGI, ISOLE FALKLAND, CROAZIA, GIAMAICA, GIAPPONE, SAINT KITTS e NEVIS, ISOLE CAYMAN, MONTSERRAT, MAURIZIO, NUOVA CELEDONIA, NUOVA ZELANDA, POLINESIA FRANCESE, SAINT-PIERRE e MIQUELON, SINGAPORE, SANT'ELENA, STATI UNITI d'AMERICA, SAINT VINCENT e GRENADINE, VANUATU, WALLIS e FUTUNA, MAYOTTE devono essere: identificati con tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2004) o microchip, muniti di passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità; in deroga a quanto sopra, i movimenti tra SAN MARINO, VATICANO e ITALIA potranno continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti.

Cani gatti e furetti provenienti o reintrodotti da altri Paesi (diversi da quelli prima elencati) devono essere: identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip; essere stati oggetto di titolazione d'anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0,5 UL/mL, fatta almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento. L'attesa di tre mesi prima del movimento non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione. La titolazione non si rende necessaria su animali rivaccinati negli intervalli previsti, e già sottoposti a titolazione d'anticorpi contro il virus della rabbia. Accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello previsto dalla decisione 2004/203/CE, oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle predette disposizioni.

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