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Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e bovidi con il cane da seguita

Disegno di Legge:

D'iniziativa del Senatore VALERIO CARRARA, BIANCONI, ASCIUTTI

Articolo 1

Finalità

La presente legge disciplina il prelievo di cervidi e bovidi con cane da seguita finalizzato alla conservazione delle specie, al riequilibrio con la superficie e con le risorse del territorio di caccia, perseguendo il rispetto dell'agricoltura, della selvicoltura e del mantenimento di una corretta proporzione numerica fra i sessi e una giusta struttura tra le classi di età;

Articolo 2

Istituzione dell'Albo regionale dei cacciatori abilitati al prelievo dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita. 

1- La presente legge istituisce un Albo regionale dei cacciatori abilitati al prelievo dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita;
2- Il cacciatore avrà diritto di iscriversi al suddetto albo avendo superato un esame di abilitazione conseguente alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione a carattere teorico- pratico;
3- Il programma didattico, suddiviso in una parte teorica ed una parte pratica, prevede l'insegnamento di materie come la biologia, la gestione degli ungulati oggetto di caccia, la balistica delle armi ed una serie di lezioni pratiche per l'abilitazione alla conduzione dei cani da seguita;
4- L'Amministrazione provinciale, sentiti l'INFS, la Società Italiana Pro Segugio ed i Comitati di gestione degli ATC presenti sul comprensorio, prevede all'organizzazione annuale del corso di formazione per la caccia ai cervidi e bovidi con cani da seguita.
5- La frequenza obbligatoria dei cacciatori costituisce titolo per l'ammissione alla prova di esame che permette il conseguimento dell'abilitazione alla caccia ai cervidi e bovidi con cane da seguita su tutto il territorio regionale.
6- Lo status dei cacciatori ammessi alla prova di esame deve obbligatoriamente soddisfare quanto disposto dalla vigente normativa.
7- Il superamento dell'esame autorizza il rilascio di un tesserino, da parte della Provincia di residenza, che certifica l'iscrizione all'Albo regionale dei cacciatori abilitati alla caccia degli ungulati con il cane da seguita.

Articolo 3

Rilascio del brevetto di abilitazione per il cane da seguita

1- L'abilitazione del cane da seguita per la caccia dei cervidi e dei bovidi è attestata tramite un brevetto rilasciato al suo proprietario che comporta l'iscrizione a specifico Albo istituito dalla Regione. Il cane da seguita, utilizzato per la caccia ai cervidi e bovidi, deve essere valutato da esperti che ne attestino il grado di addestramento e di ubbidienza.
2- I segugi impiegati per la caccia ai cervidi e ai bovidi devono essere iscritti all'anagrafe canina ai sensi dell'art. 3 della legge n.281/91.

Articolo 4

Modalità di caccia ai cervidi e bovidi

1- La caccia in battuta ai cervidi e ai bovidi con cani da seguita si effettua con cacciatori riuniti in squadre fisse, composte da un minimo di tre a un massimo di dieci persone, abilitate alla suddetta pratica venatoria ed iscritte all'apposito Albo provinciale. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
2- Le Province, sentiti i comitati di gestione degli ATC, possono aumentare il numero degli iscritti alle squadre ed il numero di partecipanti alle battute.
3- Ogni squadra è composta da un responsabile che esercita la funzione di "accompagnatore" del gruppo e che risponde dell'operato della squadra stessa.
4- Per ogni squadra autorizzata alla caccia dei cervidi e dei bovidi con cane da seguita, l'impiego dei segugi, per ogni battuta, è limitato al singolo, alla coppia ed alla muta (non più di quattro segugi).
5- Il Comitato di gestione dell'ATC assegna alla squadra i capi da abbattere determinati nel numero, nel sesso e nella classe di età.
6- Per la caccia dei cervidi e bovidi con cane da seguita sono utilizzabili esclusivamente armi a canna liscia caricati a palla.
7- Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore è obbligato ad apporre sul tendine di Achille un contrassegno numerato, rilasciato dal Comitato di gestione dell'ATC o del CA, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

Articolo 5

Delimitazione dei territori vocati

1- L'Amministrazione provinciale procede, sentiti i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, alla individuazione e delimitazione dei territori vocati per la gestione faunistica venatoria con il segugio dei cervidi e dei bovidi .
2- Il Comitato di gestione dell'ATC provvede alla suddivisione del territorio vocato in unità minime denominati "distretti di gestione", identificati dalla sigla DdG accompagnata da un numero progressivo di carattere provinciale.
3- Lo scopo del distretto di gestione è quello di mantenere in equilibrio le densità faunistiche dei cervidi e dei bovidi elevando così la qualità delle popolazioni presenti. VA BENE COSI'
4- Al solo fine degli obiettivi previsti, onde consentire al meglio la gestione di popolazioni selvatiche omogenee, il DdG è suddiviso in "settori di caccia" per distribuire il prelievo dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita su aree territoriali omogenee. 
5- Ad ogni squadra di cacciatori deve spettare, nell'interno delle zone di gestione, un preciso settore di caccia.

Articolo 6

Controllo dei capi abbattuti

1- Al termine della battuta di caccia di cervidi e bovidi con cane da seguita, il cacciatore ha l'obbligo di portare il capo abbattuto nel punto di raccolta individuato dall'ATC per quel distretto o zona di gestione, nel quale dovranno essere condotti gli accertamenti necessari individuabili in:
a) prima valutazione dell'età, attraverso l'eruzione e lo stato di usura dei denti, in modo da accertare immediatamente se sono stati commessi errori di abbattimento;
b) Misura della mandibola ed eventuale prelievo dei campioni biologici che saranno lasciati al punto di raccolta e schedati con gli stessi estremi del contrassegno auricolare;
c) Peso del capo;
d) Rilievo delle principali misure biometriche;
e) Compilazione della scheda di abbattimento.
2- Entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia le schede di abbattimento conservate presso i punti raccolta dovranno essere consegnate al Comitato di gestione dell'ATC o del CA, mentre le mandibole saranno riconsegnate ai cacciatori che potranno provvedere alla preparazione dei trofei secondo le modalità standard CIC.
3- Ogni qual volta venga fatta richiesta dall'Amministrazione provinciale o dal Comitato di gestione dell'ATC o del CA, il cacciatore è tenuto a concedere in visione i trofei, con relativa mandibola e scheda di abbattimento in suo possesso.

Articolo 7

Istituzione di rassegne annuali, convegni e corsi per la valorizzazione delle tradizioni venatorie italiane

1- L'Amministrazione provinciale concede l'autorizzazione per istituire una rassegna annuale dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti anche per promuovere l'informazione e la conoscenza dell'attività venatoria riguardante, in particolare, il prelievo dei cervidi e dei bovidi;
2- L'Amministrazione provinciale, in collaborazione con la Regione, le associazioni venatorie e con la Società Italiana Pro Segugio, si impegna alla promozione di convegni, corsi ed incontri, volti al recupero delle tradizioni venatorie, favorendo la diffusione di materiale informativo inerente il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi, basato su solide basi scientifiche e cinegenetiche, al fine di restituire e di valorizzare l'immagine corretta del cacciatore moderno.

RELAZIONE

Negli ultimi decenni si sono verificati sensibili cambiamenti nel panorama faunistico nazionale dovuto anche all'incremento naturale in vaste aree montane del Paese e dell'Appennino toscano di popolazioni di ungulati selvatici che hanno trovato condizioni ambientali idonee all'accrescimento numerico. Le specie selvatiche, in particolare appartenenti alle famiglie dei cervidi e dei bovidi, hanno registrato in tempi brevi un aumento notevole nel territorio regionale tanto da poter ritenere di essere in presenza di sovrappopolazioni che spesso arrecano danni alle colture e all'ambiente. L'abbandono dell'agricoltura montana, legata alla zootecnia e la conseguente conversione dei pascoli in cespugliati boschivi, ha contribuito al miglioramento degli habitat per i cervidi e i bovidi, finendo proprio per condizionare le loro dinamiche riproduttive. In periodi invece di scarsità di nutrizione fornita dal bosco, le popolazioni di ungulati rivolgono spesso la loro ricerca all'esterno, dimostrando l'esistenza di una sorta di correlazione inversa tra la disponibilità delle risorse alimentari reperibili all'interno delle aree boschive e le perdite causate alle colture e alle vegetazioni. I danni quantitativi e qualitativi arrecati all'agricoltura e all'ambiente dipendono, tra l'altro, dalla disposizione territoriale dei campi e dei boschi, dallo sviluppo del perimetro forestale, e, comunque dal numero degli animali che vivono in una determinata area, per i quali vige la necessità di provvedere ad uno stretto monitoraggio. In presenza, infatti, di forte densità di cervi, caprioli e daini si intensificano anche problemi causati dalle brucature invernali ed estive e dai cosiddetti "fregoni": sia nel periodo della pulitura, sia per marcare il territorio nella stagione riproduttiva, i maschi "fregano" alberi giovani, asportandone la corteccia e provocando la morte delle piante stesse. Il sovrannumero di esemplari comporta danni anche alla sopravvivenza stessa degli altri ungulati: per quanto concerne il daino, ad esempio, specie alloctona considerata dal D.M. 19 aprile 1996 "specie che può costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", si registra, ad esempio, in Toscana, in Emilia Romagna ed in Piemonte un'esplosione demografica che sta creando notevoli difficoltà per la convivenza con altri animali selvatici. Una condizione simile è stata riscontrata anche per il capriolo che, in alcune regioni italiane, registra densità di popolazioni assai elevate (oltre 40 capi per chilometro quadrato). Il prelievo con il cane da seguita delle specie elencate, con norme rigide, oltre a reintrodurre una pratica di caccia tipicamente italiana, consente un approccio più naturale alla regolarizzazione e alla gestione degli ungulati selvatici, garantendo un riequilibrio delle popolazioni stesse. L'utilizzazione dei cani nell'esercizio venatorio ha tradizioni antiche anche in Italia in quanto gli studiosi fanno risalire a circa 12.000 anni fa l'addomesticamento dei segugi proprio per l'impiego nelle attività venatorie. Nelle Valli del Natisone, in Friuli Venezia Giulia, nel Cantone del Giura, in Svizzera, ma anche in altre Nazioni come l'Inghilterra e la Francia, la caccia ai cervidi e bovidi con cani da seguita è una tradizione consolidata che non ha fatto riscontrare alcun tipo di destrutturazione all'ecosistema. E' pertanto legittimo, ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/92, prevedere una forma di prelievo attraverso la quale sia possibile completare i piani faunistici-venatori, approvati annualmente dalle Province, distribuendoli in maniera omogenea sul territorio, prelevando cioè anche laddove la fitta vegetazione renda impossibile un tiro selettivo a lunga distanza con arma a canna rigata. La proposta di cacciare i cervidi e i bovidi con il cane da seguita consentirebbe l'utilizzazione esclusiva di fucili a canna liscia caricati a palla: una tipologia di prelievo che risulta ormai consolidata. L'attività venatoria dovrà essere commisurata alle locali densità e all'incremento utile annuo delle popolazioni sottoposte a gestione faunistica venatoria. A tal proposito viene presentata la proposta di legge per regolamentare, in modo chiaro e responsabile, il prelievo con il cane da seguita che, nel contempo, reintroduce un modo do concepire la caccia agli ungulati seguendo una importante tradizione venatoria mediterranea.

La presente proposta di legge è composta da sette articoli:

Articolo 1 - Disciplina il prelievo dei cervidi e dei bovidi con cane da seguita, finalizzato alla conservazione delle specie, al riequilibrio con la superficie e con le risorse del territorio di caccia, perseguendo il rispetto dell'agricoltura e dell'ambiente.

Articolo 2 - Istituisce un Albo regionale dei cacciatori abilitati alla caccia dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita, i cui iscritti abbiano frequentato un corso di formazione teorico-pratico con il superamento di un esame finale.

Articolo 3 - Prevede il rilascio al proprietario del cane di un brevetto che attesta l'abilitazione dell'animale alla pratica della caccia ai cervidi e bovidi, raggiunta tramite prove qualificanti per l'iscrizione allo specifico albo regionale, istituito dalle regioni.

Articolo 4 - Dispone le modalità per esercitare la caccia ai cervidi e bovidi con cane da seguita effettuata da cacciatori abilitati, riuniti in squadre fisse, coordinate da un responsabile, alla quali vengono rigorosamente assegnati il numero dei capi da abbattere, il numero dei cani da impiegare nelle battute di caccia, le armi da utilizzare.

Articolo 5- Stabilisce l'individuazione dei territori vocati alla gestione faunistica venatoria dei cervidi e dei bovidi con conseguente suddivisione in "distretti di gestione" per distribuire meglio l'attività venatoria su aree territoriali omogenee, onde favorire anche il controllo stesso delle popolazioni selvatiche;

Articolo 6 - Prevede che al termine della caccia, il capo abbattuto venga condotto nel punto di raccolta dell'ATC o C.A per provvedere degli accertamenti sanitari, per la rilevazione dei dati biometrici e per la compilazione da parte del cacciatore della scheda di abbattimento;

Articolo 7- Dispone che l'Amministrazione provinciale possa rilasciare specifica autorizzazione per l'organizzazione di rassegne annuali dei trofei di caccia, convegni, corsi ed incontri allo scopo di promuovere il recupero delle tradizioni venatorie toscane e di ricostruire e valorizzare l'immagine del cacciatore moderno.

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