Google

Web difossombrone.it

Il Ministero della Salute

Obiettivi

Il Ministero della Salute è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale.
La Legge 317 del 2001 che lo ha istituito, scorporandolo dal Ministero del Welfare e abbandonando definitivamente la denominazione "della Sanità", gli attribuisce "le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti".

Il Ministero opera tuttavia nel contesto devolutivo sancito dalla riforma della Costituzione del 2001, in particolare dell'articolo 117, che ha introdotto la potestà di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni e la potestà regolamentare delle Regioni in materia di tutela della salute (che sostituisce la precedente dizione "assistenza sanitaria e ospedaliera"), ma anche in altre discipline di carattere sanitario come la tutela e la sicurezza sul lavoro, l'ordinamento delle professioni, l'alimentazione, la ricerca scientifica. 
In via esclusiva, la Costituzione riserva alla competenze dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e la "profilassi internazionale", mentre in tutte le materie a legislazione concorrente, la Carta fondamentale assegna allo Stato la "determinazione dei principi fondamentali". 

In altri termini, il ruolo dello Stato in materia di sanità si è via via trasformato da una funzione preminente di organizzatore e gestore di servizi a quella di garante dell'equità nell'attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Si tratta di un'evoluzione del decentramento già presente nelle linee ispiratrici della Legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e nel riordino degli anni '90, quando veniva riconosciuto alla Regione un ruolo fondamentale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari. E dal 2001 gli accordi tra Stato e Regioni diventano lo strumento in cui viene disegnata l'assistenza pubblica nel nostro Paese. Fondamentale in questo ambito è l'Accordo dell'8 agosto 2001, con cui vengono concordate le risorse economiche per un triennio e prevista la definizione dei Livelli essenziali di assistenza, poi entrati in vigore il 23 febbraio del 2002, vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o con una partecipazione alla spesa, grazie a quelle risorse, raccolte attraverso la fiscalità generale. 

In tale contesto e in coerenza con l'Unione Europea, il Piano sanitario nazionale 2003-2005 ha individuato tra i compiti del Ministero della Salute quelli di:

· garantire a tutti l'equità del sistema, la qualità, l'efficienza e la trasparenza anche con la comunicazione corretta ed adeguata

· evidenziare le disuguaglianze e le iniquità e promuovere le azioni correttive e migliorative

· collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie e a migliorarle

· tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute pubblica. 

Compiti che rispecchiano l'organizzazione del Ministero disegnata dal Decreto del Presidente della Repubblica 129 del 2003 e l'attività di Dipartimenti e Direzioni.


Uffici periferici e territoriali

USMAF - Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera

UVAC - Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari

PIF - Posti di Ispezione Frontaliera

SASN - Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti


Consiglio superiore di sanità

Il Consiglio Superiore di Sanità è l'organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della Salute. La sua nascita può essere ascritta al Regio editto di Carlo Alberto del 30 ottobre 1847, in cui il Sovrano del Regno di Sardegna, abolendo la giurisdizione dei Magistrati della Sanità, stabilisce nella Capitale un Consiglio Superiore della Sanità, unitamente a Consigli provinciali che "veglieranno all'esercizio della medicina e della chirurgia, non che della ostetricia, della flebotomia e della farmacia". 
La sua rilevanza si consolida con la fondamentale legge di unificazione amministrativa del 20 marzo 1865, che, assieme ad un corpo organico di ulteriori norme, influirà in maniera determinante sulla legislazione successiva, con effetti che si snodano attraverso il periodo del Regno d'Italia e perdurano anche nell'ordinamento della Repubblica. Il contributo del Consiglio Superiore della Sanità, guidato da Presidenti di alto valore tecnico-scientifico e civile accompagna l'evoluzione del nostro Paese fino ai giorni nostri. 
L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità sono disciplinati da una apposita normativa, costituita dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e dal decreto ministeriale 6 agosto 2003 n.342 che definiscono un assetto coerente con l'evoluzione sociale ed economica intervenuta nel frattempo.


Dipartimenti e direzioni

Il Ministero della Salute si articola in quattro Dipartimenti, ognuno dei quali suddiviso in Direzioni Generali, per meglio rispondere alle esigenze di tutela e di promozione della salute dei cittadini e della sanità veterinaria: Qualità; Innovazione; Prevenzione e Comunicazione; Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti.

· Dipartimento qualità: realizza interventi per lo sviluppo e il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale. Si occupa di osservazione sul servizio all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei fabbisogni informativi. In particolare, svolge compiti in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio sulla attuazione degli stessi e degli altri principi etici del sistema; la verifica delle liste di attesa e la promozione di interventi finalizzati alle loro riduzioni; la promozione dello sviluppo e la verifica sulla diffusione dell'istituto della certificazione di qualità

Comprende tre Direzioni generali:

- Programmazione sanitaria, livelli essenziali di assistenza e principi etici di sistema
- Risorse umane e delle professioni sanitarie
- Sistema informativo

Dipartimento innovazione: svolge attività di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti, cronici, terminali, ai disabili, agli anziani.

Comprende tre Direzioni generali: 

- Farmaci e dispositivi medici 
- Ricerca scientifica e tecnologica 
- Personale, organizzazione e bilancio

· Dipartimento prevenzione e comunicazione: svolge attività di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone, nonché all'informazione e comunicazione agli operatori e ai cittadini e alle relazioni interne ed internazionali.

Comprende tre Direzioni generali: 

- Prevenzione sanitaria 
- Comunicazione e relazioni istituzionali 
- Rapporti con l'Unione Europea e rapporti internazionali

· Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti: provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonché il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi.
Sono istituite tre Direzioni generali: Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione; Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.

Comprende tre Direzioni generali:

- Sanità animale e del farmaco veterinario
- Sicurezza degli alimenti e della nutrizione
- Segretariato nazionale per la valutazione del rischio nella catena alimentare



UVAC

Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) sono uffici periferici del Ministero della Salute istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.

Le funzioni ed i compiti degli UVAC sono stati determinati con decreto del Ministro della Salute 18 febbraio 1993. Ciascuno dei 17 UVAC operanti ha una competenza territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni. 

I compiti prioritari degli UVAC in riferimento alle merci (animali e prodotti di origine animale) di provenienza dagli altri Paesi della Comunità europea sono costituiti da:

a. determinazione delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza; 

b. applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali, dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute; 

c. coordinamento e verifica dell'uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle ASL; 

d. gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario; 

e. consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario. 

Per far fronte ai compiti sopra elencati è di fondamentale importanza conoscere il flusso delle merci provenienti dagli altri Paesi della Comunità. A tal fine sono previsti due strumenti di informazione che in parte si sovrappongono e si integrano.

Il primo di questi strumenti, introdotto dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, consiste nell'aver imposto ai destinatari delle partite di animali e prodotti di origine animale provenienti da un altro Stato membro l'obbligo di segnalare, con almeno un giorno di anticipo, l'arrivo delle merci all'UVAC ed al Servizio Veterinario dell'ASL competenti per territorio. Per rendere più efficace tale meccanismo di prenotifica si è previsto anche che gli operatori debbano essere registrati presso gli UVAC e, in taluni casi, abbiano stretto apposita convenzione con gli stessi uffici.

Il secondo strumento, relativo originariamente solo al settore degli animali (sistema ANIMO - ANImal MOvement) e poi esteso ad alcune tipologie di prodotti di origine animale (es. farine animali) di provenienza comunitaria, consiste nell'obbligo di trasmissione (il giorno stesso dell'emissione del certificato sanitario), da parte dell' Unità Veterinaria Locale del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente ( Servizio Veterinario ASL e Ministero della Salute per quanto riguarda l'Italia), di un messaggio con cui vengono segnalati i dati più rilevanti della partita spedita.

uvac

PIF

I Posti di Ispezione Frontaliera - PIF sono Uffici veterinari periferici del Ministero della Salute riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi con le modalità di cui alle direttive n. 97/78/CE e n. 91/496/CEE, recepite rispettivamente con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n°80 e decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

Complessivamente l'attività dei P.I.F. viene svolta, in relazione alle esigenze geografiche e commerciali, presso i principali confini stradali, ferroviari, aeroportuali e portuali. 
Alcuni Uffici veterinari periferici risultano essere contemporaneamente posti di ispezione frontalieri portuale e aeroportuale oppure stradale e ferroviario. 

Ogni PIF è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica in funzione delle strutture possedute e secondo le categorie fissate con decisione comunitaria aggiornata annualmente.
Per il 2001, a carattere riassuntivo per l'intero territorio comunitario, è la decisione della Commissione n°2001/881/CE, pubblicata sulla GUCE n° L 326 del 11 dicembre 2001.

A partire dal 1991 i P.I.F. sono oggetto di sopralluoghi periodici da parte di ispettori comunitari al fine di verificare il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali come richiesto dalla normativa vigente in materia. 
I 38 PIF italiani svolgono, assieme ai 232 P.I.F. localizzati negli altri 14 Paesi membri dell'Unione Europea, un'importante azione di controllo sulle partite di animali, prodotti di origine animale e mangimi importati nell'Unione Europea dai Paesi terzi. Si tratta di una fondamentale azione di verifica delle garanzie sanitarie fornite dal paese esportatore per ogni singola partita di merce diretta all'Unione Europea. 

Oltre ai controlli veterinari su animali e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi Terzi alcuni P.I.F. effettuano, ai sensi del Regolamento CEE 615/98, controlli sul benessere degli animali vivi, bovini in particolare, destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi. 

Decisione della Commissione 2002/986 del 13 dicembre 2002 recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e della decisione 2002/459/CE che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA , del 16 dicembre 1999, che stabilisce l'elenco dei PIF in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi.

PIF

USMAF

In questi anni, caratterizzati dall'aumentato flusso di merci, di persone e di mezzi di trasporto; da e verso ogni parte del mondo, riveste un ruolo di rilievo un settore della sanità pubblica, la sanità transfrontaliera, attuata anche attraverso gli Uffici di sanità marittima , aerea e di frontiera - USMAF, strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale. 

Tali Uffici sono situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.

Inoltre forniscono ai viaggiatori un valido supporto di prevenzione alle malattie infettive e svolgono importanti attività medico-legale, sul personale marittimo nazionale, e di vigilanza igienico-sanitaria, soprattutto su navi di bandiera italiana.

USMAF

SASN

L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto, è assicurata in Italia dall'Unità sanitaria locale (ora aziende ASL) nel cui territorio gli interessati hanno la residenza o, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora. 

Il Ministero della salute assicura, tuttavia, l'assistenza sanitaria in Italia e all'estero:

· ai marittimi: in navigazione o imbarcati (anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo), o in attesa di imbarco (purchè per contratto a disposizione dell'armatore)

· agli aeronaviganti: in costanza del rapporto di lavoro
Tale assistenza copre tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.

Sono, inoltre garantite al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile anche prestazioni medico-legali.
Per beneficiare di tali servizi è necessario che il navigante appartenga ad una della categorie descritte nell'art. 2 del D.P.R. 620/80.

L'assistenza sanitaria in Italia è assicurata agli appartenenti a tali categorie che ne abbiano diritto attraverso poliambulatori dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie di questo Ministero, ubicati in prossimità di porti od aeroporti.
In particolare:

· gli ambulatori situati nel nord e centro Italia sono organizzati come sezioni territoriali dell'Ufficio SASN-Genova della predetta Direzione generale

· gli ambulatori situati nel sud Italia e nelle isole sono, invece, organizzati come sezioni territoriali dell'Ufficio SASN-Napoli della medesima Direzione generale.

Tali sezioni sono denominate come Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante - SASN. 
All'interno dei predetti ambulatori operano medici a rapporto convenzionale, sia generici che specialisti, personale sanitario non medico ed amministrativi.

Le prestazioni vengono erogate, sia in forma diretta che indiretta, e spaziano dalla medicina generale e specialistica all'assistenza farmaceutica.
Nelle località sprovviste di ambulatori SASN, gli aventi diritto all'assistenza vengono assistiti da medici fiduciari convenzionati con il Ministero della salute, i cui nominativi ed indirizzi possono essere richiesti ai suddetti Uffici SASN-Genova e SASN-Napoli competenti dell'assistenza ai naviganti, rispettivamente nel nord e centro Italia e nel sud Italia e nelle isole.

Per poter beneficiare dell'assistenza è necessario inoltrare al Ministero della salute un'apposita domanda di iscrizione, da presentare direttamente o tramite l'impresa armatoriale di appartenenza.

 

 

Torna alle leggi

Torna su

 

Torna alla Home collabora con difossombrone.it
Copyright © Difossombrone.it tutti i diritti sono riservati

Sito internet realizzato da VedaNet