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Regolamento per la gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

provincia di prato

Provincia di Prato

Testo approvato con Deliberazione C.P. n.13 del 25.02.98 e successive modificazioni con D.C.P n.25 del 24.02.99, n.33 del 15.03.2000, n.77 del 18.07.2001 e n.9 del 21.01.2004.

Indice
- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Tipologia delle aree
- Art. 3 - Dimensioni
- Art. 4. - Immissione di selvaggina
- Art. 5 - Addestramento ed allenamento su cinghiale
- Art. 6 - Periodo di utilizzo delle aree
- Art. 7 - Autorizzazione per la gestione delle aree
- Art. 8 - Destinatari dell'autorizzazione
- Art. 9 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.10 Regolamento di gestione
- Art.11 Tabellazione perimetrale
- Art.12 Esercizio dell'attività
- Art.13 Aree temporanee di addestramento cani
- Art.14 Esercizio del controllo
- Art.15 Attività di vigilanza
- Art.16 Decadenza dell'autorizzazione




Art. 1 - Finalità
1. Le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani sono istituite al fine di consentire e favorire l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, delle razze da caccia, iscritti o non iscritti ai libri genealogici, nonché la loro qualificazione in funzione della selezione riproduttiva ed in generale in funzione dello sviluppo e della educazione cinofila.
2. La gestione di dette aree è disciplinata dal presente atto nonché, per quanto da esso non previsto, dalla normativa di settore . 

Art. 2 - Tipologia delle aree
1. Le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
a) aree senza possibilità di abbattimento, ove le attività cinofile sono consentite anche su selvaggina naturale;
b) aree ove le attività cinofile sono consentite anche con l'abbattimento di selvaggina proveniente da allevamento, limitatamente alle specie: starna, pernice rossa, fagiano, quaglia.

Art. 3 - Dimensioni
1. Le dimensioni minime delle aree recintate di cui alla lettera a) del precedente art.2 non potranno essere inferiori a 10 ettari, mentre le aree con abbattimento possono occupare territori di superficie non superiori a 100 ettari, privilegiando superfici di scarso interesse faunistico-ambientale. 
2. Le dimensioni delle aree con abbattimento devono consentire l'esercizio dello sparo all'interno di un'area di sicurezza a distanza di 150 m. da immobili e strade, escluse quelle chiuse al traffico.

Art. 4. - Immissione di selvaggina
1. Sono consentite immissioni di selvaggina delle seguenti specie appartenenti alla fauna italica: fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), quaglia (Coturnix coturnix). 
2. Nelle aree ove si effettua addestramento ed allenamento senza abbattimento, è consentita l'immissione di esemplari appartenenti alla specie lepre comune (Lepus europaeus) oltre che delle specie sopraindicate.
3. Le operazioni di immissione, effettuate a qualsiasi titolo, devono essere annotate in apposito registro a disposizione della Provincia e vidimato dalla stessa.
4. Tutti i capi immessi devono risultare provenienti da allevamenti nazionali e dotati di certificazione sanitaria.

Art. 5 - Addestramento ed allenamento su cinghiale
1. L'attività di addestramento ed allenamento su cinghiale è effettuata senza possibilità di sparo in aree adeguatamente recintate, tali da non permettere l'uscita degli animali. All'interno dei recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso.
2. I capi immessi devono provenire da allevamenti nazionali. I cinghiali non più idonei all'addestramento possono essere catturati, eccezionalmente possono essere abbattuti con autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.
3. Le dimensioni di tali aree dovranno avere una superficie minima di 10 ettari. Tale superficie può essere minore, e comunque non inferiore ad un ettaro, nel caso in cui sia eseguito allenamento di cani di età inferiore ai 15 mesi.

Art. 6 - Periodo di utilizzo delle aree
1. Le attività all'interno delle Aree per l'addestramento, allenamento e le gare dei cani con abbattimento sono consentite dal 1 febbraio al 31 agosto di ogni anno con la seguente specificazione:
- attività con sparo nei giorni di sabato, domenica, mercoledì, giovedì e festivi infrasettimanali;
- attività senza sparo, tutti i giorni della settimana.
2. Le attività all'interno delle Aree per l'addestramento, allenamento e le gare dei cani senza abbattimento dal 1 febbraio al 31 agosto, tutti i giorni ad esclusione del martedì e venerdì.
3. Le aree di addestramento cani recintate su cinghiale senza abbattimento hanno periodo di esercizio compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 - Autorizzazione per la gestione delle aree
1. La gestione delle Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel Piano Faunistico Venatorio, è autorizzata, su richiesta, con provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca dell'Amministrazione Provinciale, sentiti i Comuni interessati.
2. L'autorizzazione ha la durata massima di cinque anni e può essere rinnovata. La relativa data di scadenza è fissata al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la scadenza stessa.

Art. 8 - Destinatari dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui al precedente art.7 è rilasciata prioritariamente alle Associazioni Venatorie e Cinofile, nonché‚ ad imprenditori agricoli singoli o associati o titolari di azienda agrituristico-venatoria.
2. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

Art. 9 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione, redatta in competente bollo, deve essere presentata alla Provincia corredata, oltre che dal regolamento di gestione previsto dall'art.10, dai seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intende costituire in area addestramento cani, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore; cartografia in scala 1:10.000;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni, presentati anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di atto notorio o autocertificazione del proprietario;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'area addestramento cani, con le indicazioni necessarie ad identificare i terreni stessi. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di Legge. Il consenso è vincolante per la durata della autorizzazione;
d) atto da cui risulti, da parte di tutti gli interessati, l'individuazione del presentatore della domanda; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.
2. Nel caso di area ricadente in azienda agrituristico-venatoria la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell'autorizzazione dell'azienda stessa, corredata, oltre che del regolamento di gestione, dalla sola documentazione di cui alle lett. a) e c) del precedente comma.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia entro il 30 giugno dell'anno di scadenza. Qualora il titolare dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata allo stato di fatto dell'area addestramento cani non è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1.
4. Nel provvedimento di autorizzazione, di cui è parte integrante il regolamento di gestione, devono essere indicate la durata dell'autorizzazione, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per l'identificazione cartografica, i tempi e le modalità di esercizio, nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.

Art.10 Regolamento di gestione
1. In sede di prima autorizzazione o di rinnovo dell'area il richiedente l'autorizzazione dovrà predisporre un regolamento di gestione dal quale risulti:
a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere;
b) tempi e modalità di utilizzazione dell'area nel rispetto di quanto previsto dal presente atto e in particolare sulla eventualità di svolgimento di gare cinofile;
2. In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile della gestione dovrà presentare alla Provincia, per l'approvazione, il nuovo regolamento di gestione.

Art.11 Tabellazione perimetrale
1. I soggetti cui spetta la gestione delle Aree sono tenuti alla tabellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta "Area addestramento cani - Accesso consentito ai soli autorizzati", devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge .

Art.12 Esercizio dell'attività
1. L'accesso alle Aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati, i quali devono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile autorizzato alla gestione dell'Area. Sarà cura dello stesso responsabile dell'Area acquisire una dichiarazione in forma scritta, da parte dei proprietari di cani richiedenti l'autorizzazione all'accesso, attestante il corso di validità delle vaccinazioni effettuate per la prevenzione di: Cimurro, Epatite, Parvovirosi, Leptospirosi. I proprietari dei cani, su eventuale richiesta degli operatori di vigilanza, dovranno mostrare il libretto sanitario e il tatuaggio
2. Nelle Aree di addestramento con abbattimento le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo art. 14.
3. Nel caso di attività svolta con uso di cani da sangue o da tana, si rendono necessari all'interno dell'Area percorsi appositamente predisposti.
4. Nelle Aree addestramento cani con abbattimento è prevista una densità massima di fucili pari a 1 ogni 10 ettari e uno ogni cane, con un massimo di n. 3 cani ogni 10 ettari. Le densità di cui sopra non si applicano quando l'attività venga svolta esclusivamente su quaglie e nelle aziende agrituristico-venatorie.
5. All'interno delle Aree addestramento cani con abbattimento si applicano le norme del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da prelevare.
6. I cani devono essere condotti al guinzaglio fino dentro l'area e qualora fuoriescano dall'area dovranno essere immediatamente richiamati dal conduttore.
7. La selvaggina eventualmente fuoriuscita dall'area non deve essere inseguita dal cane.

Art.13 Aree temporanee di addestramento cani
1. Le gare cinofile sia per cani da ferma e da cerca che per quelli da seguita, sono effettuate nell'ambito delle aree di cui al precedente art. 2, alla presenza di un responsabile di gara, nel rispetto delle norme indicate nel regolamento specifico di gestione dell'area. 
2. La Provincia autorizza inoltre aree di addestramento cani a carattere transitorio al fine di effettuare gare cinofile, senza possibilità di abbattimento della fauna, per manifestazioni di carattere amatoriale, provinciale, regionale e nazionale. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale informare i Comuni territorialmente interessati in merito a data e luoghi delle manifestazioni.
3. Tali aree possono essere autorizzate a condizione che la somma delle superfici di tali aree da autorizzare e delle aree addestramento ed allenamento cani di cui all'art 2, non ecceda il limite del 2% imposto dalla normativa regionale . 
4. Il numero di partecipanti non deve superare 40 unità per ogni turno, per un massimo di 80 partecipanti per ogni giorno di gara. 
5. Le aree temporanee debbono essere delimitate con tabelle recanti la scritta "Area temporanea per gara cinofila" e l'indicazione del gruppo cinofilo o dell'associazione che gestisce tale area, secondo le modalità previste dalla legge regionale . La realizzazione della tabellazione è a carico dell'organizzazione richiedente. Le tabelle debbono essere obbligatoriamente rimosse alla fine della manifestazione, a cura dell'organizzazione stessa. 
6. Le gare possono svolgersi unicamente su selvaggina stanziale, proveniente da allevamenti nazionali e debbono appartenere a specie proprie della fauna italica. Le specie consentite sono: fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), quaglia (Coturnix coturnix). La selvaggina che viene utilizzata deve essere di ottima qualità, sana e dotata di certificazione sanitaria. E' consentito il lancio di un solo capo di selvaggina per ogni cane partecipante alla gara.
7. La vigilanza su tali manifestazioni dovrà essere effettuata da almeno una guardia giurata volontaria nominata ai sensi della legge regionale , con qualifica in corso di validità, l'associazione organizzatrice garantirà la presenza della guardia di cui sopra durante tutta la manifestazione.
8. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'area temporanea l'organismo richiedente deve presentare domanda di autorizzazione, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data in cui si intende svolgere la gara; la Provincia si riserva la possibilità di autorizzare anche calendari di gara che non si protraggano per un periodo superiore a mesi due.

9. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) responsabile della manifestazione;
b) categoria, tempi e luoghi della gara;
c) numero massimo dei partecipanti;
d) impegno del responsabile della manifestazione a garantire la presenza di almeno una guardia volontaria;
e) atti comprovanti il titolo di proprietà/conduzione del fondo e relativi consensi scritti a cura dei proprietari, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di atto notorio o di autocertificazione, nei quali siano specificate le particelle catastali e la loro superficie;
f) cartografia catastale in scala 1:2.000;
g) cartografia in scala 1:10.000;
h) numero presunto degli animali che si intende immettere suddiviso per specie;
i) disciplinare di gara.

10. Modalità di svolgimento delle gare cinofile:
a) la durata massima delle manifestazioni non dovrà essere superiore a due giorni e tutte le operazioni di gara debbono svolgersi nel periodo intercorrente tra l'alba ed il tramonto. Le aree temporanee sono autorizzate durante tutto l'anno, ad eccezione del periodo intercorrente fra il 10 aprile ed il 15 luglio.
b) prima dell'accesso del cane alla prova di gara, a cura del responsabile della manifestazione, dovrà essere compilato un elenco contenente le generalità del proprietario del cane e il numero di tatuaggio del cane, da consegnare entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara all'Ufficio Caccia della Provincia.
c) Sarà cura del responsabile della gara acquisire una dichiarazione in forma scritta, da parte del proprietario del cane, attestante il corso di validità delle vaccinazioni effettuate per la prevenzione di: Cimurro, Epatite, Parvovirosi, Leptospirosi. Il proprietario del cane, su eventuale richiesta degli operatori di vigilanza, dovrà mostrare il libretto sanitario e il tatuaggio.
d) I cani debbono essere condotti al guinzaglio fino all'interno dell'area di gara e qualora il cane esca dall'area, dovrà essere immediatamente richiamato dal proprietario.
e) La selvaggina eventualmente fuoriuscita dall'area di gara non deve essere seguita dal cane.
f) Il disciplinare di gara, l'autorizzazione provinciale e le generalità della guardia volontaria incaricata della vigilanza con indicata data di scadenza del documento attestante la qualifica, devono essere esposti all'ingresso del campo di gara.
g) I partecipanti alla gara sono civilmente e penalmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose, causati da essi stessi o dai cani di loro proprietà o ad essi affidati.
h) La Provincia di Prato non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura, causati a seguito dell'esecuzione della gara.
11. E' fatto divieto di:
a) effettuare prove su selvaggina non proveniente da allevamento, anche se presente casualmente sul campo;
b) effettuare ed autorizzare gare in aree boscate definite ai sensi della legge regionale di settore , all'interno degli istituti posti in divieto di caccia a protezione della fauna, fatto salvo quanto previsto per le Z.R.C. dalla specifica disciplina regionale .
c) è inoltre fatto divieto di portare armi e munizioni da caccia da parte dei partecipanti alla gara e da chiunque intervenga a qualsiasi titolo.
12. L'autorizzazione della Provincia è rilasciata ai fini del presente regolamento e non è comprensiva o derogativa di norme o autorizzazioni ricadenti sull'area interessata, di competenza di altre amministrazioni.
13. Il mancato rispetto delle norme contenute nel seguente regolamento, che non ricadano direttamente sotto la responsabilità personale del singolo partecipante, comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione e la sospensione della manifestazione per intervento degli agenti accertatori.
14. Ogni infrazione alle norme di legge ed al presente regolamento sarà soggetta a sanzione secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dalle norme di pubblica sicurezza, nonché da ogni altra disposizione legislativa o normativa.

Art.14 Esercizio del controllo
1. La Provincia controlla che nelle Aree addestramento cani venga pienamente rispettato quanto previsto dal regolamento di gestione, sottoscritto dal titolare dell'Autorizzazione, nonché dal presente regolamento.
2. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere fatta, a cura del responsabile della gestione, specifica annotazione in apposito registro, che dovrà essere tenuto a disposizione della Provincia e da questa vidimato con visto apposto dal Dirigente del competente settore funzionale.

Art.15 Attività di vigilanza
1. Nelle aree di addestramento cani con abbattimento durante l'attività deve essere assicurata dal responsabile della gestione la presenza di almeno una guardia . Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 7 del presente regolamento, deve essere altresì assicurata, dal responsabile della gestione, la presenza di almeno una guardia durante lo svolgimento di gare di cani all'interno delle aree a carattere permanente con o senza abbattimento.

Art.16 Decadenza dell'autorizzazione
1. L'irregolare gestione o le violazioni alle norme contenute nel provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa.

 

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