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Animali in condominio

animali in condominio

( foto di Rapi Giacomo per difossombrone.it )

Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979; n. 5769 del 6012.1978; n. 832 del 5.2.1980; e altre) che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell'individuo, cioè anticostituzionali. Se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell'atto di acquisto. Se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di animali. Se nel regolamento è invece posto il divieto in questione, questo sarà vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto o della locazione voi avete accettato e firmato personalmente il regolamento. Solo in quest'ultimo caso i vicini potranno agire contro di voi dimostrando comunque che l'animale ha arrecato gravi disturbi al vicinato. L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità. 

Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990: 

La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..." 

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile
penalmente (art. 844 del Codice Civile). 

 

 

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