Google

Web difossombrone.it

Regolamento aree e convivenza uomo-animali

TITOLO I - CANI

Art 1 - AREE CONDIZIONATE CANI 
1 - Salvo quanto indicato nell'art. 2, θ vietato lasciare liberi cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. 
2 - Nelle aree di cui al comma 1 i cani devono essere condotti con guinzaglio avente caratteristiche di lunghezza proporzionate alla mole del cane e ai luoghi, in modo tale da non costituire pericolo per persone o altri animali. 
3 - Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti di cani da caccia, da pastore ,da tartufo o altri da lavoro limitatamente al tempo di svolgimento delle attivitΰ ricordate. 
4 - Nel caso di accesso ad uffici, pubblici esercizi, manifestazioni e spettacoli, i cani devono essere dotati di museruola e condotti al guinzaglio. 
5 - Il divieto di accesso ai cani a uffici pubblici e pubblici esercizi deve essere oggetto di autorizzazione del Sindaco e non vige nei confronti di cani destinati all'accompagnamento di non vedenti. 
6 - Si applicano gli articoli 19 e 20 delle legge 1990 n. 241.

Art. 2 - AREE SVAGO CANI 
1 - Ai fini della sgambatura θ consentito liberare i cani nella zona a verde pubblico degli spalti delle Mura Urbane a condizione che gli animali non costituiscano pericolo per persone o altri animali giΰ presenti. 
2 - Deve essere osservata comunque una fascia di rispetto di almeno 20 mt. dalla strada pubblica o da altre aree soggette all'ambito di applicazione del Nuovo Codice della Strada. 

Art. 3 - CONDIZIONI MINIME DI BENESSERE PER I CANI 
Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere: 
1- Attrezzature mobili destinate al governo dell'animale lavabili e disinfettabili. 
2- Cuccia coperta di materiale lavabile e disinfettabile rialzata da terra per almeno 5 cm. di dimensioni tali da consentire al cane un facile accesso. Qualora la temperatura esterna scenda al di sotto di 0° al cane deve essere fornito materiale termoisolante. 
3- Nel caso in cui l'animale sia custodito in un recinto questo deve presentare dimensioni pari ad almeno 25 mq per ogni cane fino a 12 Kg di peso vivo e 40 mq per ogni cane di dimensioni maggiori. L'esposizione del recinto deve essere tale da consentire al cane ospitato di stazionare a sua scelta nella zona ombreggiata o soleggiata. 
4- Se il cane θ tenuto legato le caratteristiche dei mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche: 
I) collare non di tipo scorsoio 
II) assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane onde impedire che il mezzo di contenzione si impigli causando l'impiccagione dell'animale 

III) lunghezza della catena di almeno 6 metri. La maniglia della catena deve essere correlata alla mole del cane cosμ da consentire ampiezza e facilitΰ dei movimenti. 
IV) E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. 
V) La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che per mezzo di un dispositivo scorrevole consenta ampi movimenti all'animale. 

5 - Nel caso di nascita di cucciolate alla mamma ed ai piccoli devono essere garantite condizioni di temperatura idonee per i 30 giorni successivi al parto. 

Art.4 - CARATTERISTICHE DEI CANILI 
1 - E' fissato in 10 esemplari adulti il numero massimo di cani detenuti per ogni nucleo familiare in assenza di struttura canile. 
2 - Chiunque svolge attivitΰ di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto di terzi, o se il nucleo familiare possiede un numero maggiore a 10 cani deve disporre di una struttura canile nella quale ospitare gli animali. 
3 - Il canile viene autorizzato dal Sindaco previo nulla-osta dei servizi tecnici interessati. 
4 - Le caratteristiche del box struttura unitaria del canile sono le seguenti: 
I) Pavimento in cemento liscio o altro materiale lavabile dotato di inclinazione sufficiente al deflusso delle acque di lavaggio. 
II) Pareti in laterizio con intonaco a cemento liscio o altri materiali comunque lavabili e disinfettabili. 
III) Superficie minima per cane ospitato: 8 mq di cui almeno due coperti. 
IV) Altezza del box 2 mt. 
V) La parte superiore dello spazio scoperto deve essere chiusa in modo da impedire la fuoriuscita dei cani ospitati laddove la recinzione non risulti di altezza sufficiente. 
VI) Le operazioni di lavaggio devono avvenire nel rispetto delle condizioni di benessere dei cani ospitati che, se non possono essere confinati in zona separata del box, sono custoditi all'esterno dello stesso durante le operazioni. 
VII) Per le altre caratteristiche di strutture e impianti valgono i RR.CC.di igiene ed edilizia. 

Art. 5 - DEIEZIONI 
E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzate a giardino. 
Tali deiezioni devono essere rimosse con mezzi a ciς idonei. 

Art 6 - SMALTIMENTO CARCASSE 
In caso di morte del cane il proprietario procede allo smaltimento del corpo dell'animale usufruendo del servizio di incenerimento attivato dall Sistema Ambiente.. 
In mancanza provvede all'interramento in sito idoneo se l'animale non ha subito trattamenti farmacologici impeditivi ovvero con modalitΰ individuate dai servizi tecnici. 

TITOLO II : GATTI

Art. 7 - GATTAIA/O 
1) Gattaia/o: il cittadino che si occupa volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza di uno o piω gruppi di gatti che vivono in libertΰ. 
2) Gattaia/o qualificata: gattaia/o: che al termine di un corso di formazione della durata di ore 8 organizzato dal Comune di Lucca supera favorevolmente una prova di esame sui temi trattati. 
3) Corso per gattaia/o qualificata/o: programma 
2h - normativa di settore 
2h - alimentazione del gatto 
2h - patologie del gatto 
2h - disinfezioni e disinfestazioni 
4) Patentino gattaia/o qualificata/o: il Sindaco rilascia un patentino alla gattaia/o qualificata/o.Il patentino viene sospeso o ritirato qualora il comportamento della gattaia sia in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
5) Compiti volontari della gattaia/o qualificata/o : 
I) segnalazione di colonie di gatti al Sindaco; 
II) collaborazione alle operazioni di cattura, sterilizzazione, degenza post-operatoria e reimmissione in colonia; 
III) segnalazione di patologie presenti nelle colonie di competenza ; 
IV) opera di sensibilizzazione presso gli altri cittadini; 
V) collaborazione ai programmi di educazione sanitaria sul tema specifico. 

Art. 8 - SPOSTAMENTO DI COLONIE 
1) Il Sindaco ordina lo spostamento di colonie di gatti, su segnalazione della U.O. sanitΰ animale nei seguenti casi: 
I) presenza di problemi sanitari per i cittadini che convivono con la colonia ; 
II) strutture sanitarie con presenza di ospiti immunocompromessi; 
III) mancanza di requisiti minimi di benessere per i gatti della colonia; 
IV) provati atti di maltrattamento non ovviabili nei confronti di gatti appartenenti alla colonia. 

2) Il trasferimento deve avvenire, di preferenza, in altra colonia giΰ sottoposta a controllo oltre che dai servizi tecnici anche da una gattaia/o qualificata/o. 

Art. 9 - CARATTERISTICHE DEL GATTILE 
1) La detenzione per motivi professionali di allevamento o custodia θ consentita in idonea struttura gattile . 
2) Le caratteristiche di tale struttura sono: 
I) altezza minima 2 mt.; 
II) pareti e tetto in laterizio con intonaco liscio o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di mt 2; 
III) pavimento in cemento liscio dotato di opportuna pendenza per il deflusso delle acque di lavaggio; 
IV) separazioni interne in rete plastificata; 
V) presenza di una mensola /davanzale della larghezza di almeno 50 cm. con aperture delimitate anche nella parte inferiore da rete metallica; 
VI) presenza di oggetti di corredo per l'arrampicamento degli animali ospiti. 

Art. 10 - SMALTIMENTO CARCASSE 
In caso di morte del gatto il proprietario procede allo smaltimento del corpo dell'animale usufruendo del servizio di incenerimento attivato dal lSistema Ambiente 
In mancanza provvede all'interramento in sito idoneo se l'animale non ha subito trattamenti farmacologici impeditivi ovvero con modalitΰ individuate dai servizi tecnici. 

TITOLO III : DIVIETI GENERALI

Art. 11 - IMPIEGO DI ANIMALI COME PREMIO DI GIOCHI 
E' fatto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie come premio per gare, lotterie, riffe e giochi di qualsiasi genere . 

Art. 12 - IMPIEGO DI ANIMALI PER L'ACCATTONAGGIO 
1 - E' fatto divieto di impiego attivo di animali nell'accattonaggio. 
2 - Per uso attivo si intende qualsiasi impiego diretto dell'animale finalizzato a incrementare la frequenza delle offerte inclusa una sua stabulazione forzata. 

Art. 13 - ESPOSIZIONI DI ANIMALI 
L'impiego di animali nell'ambito di esposizioni non deve avere durata superiore a 6 ore giornaliere. 
Per fiere e mercati valgono le disposizioni specifiche. 

TITOLO IV - SANZIONI CANI 

ART. 14 AREE CONDIZIONATE 
Art 14 comma 1: Per aver lasciato i cani liberi sugli spazi pubblici o aperti al pubblico (es. Piazze,vie ecc.)……………..…………………………..…………………… ………...da € 65,00 a € 390,00 
Art. 14 comma 2: Per mancato uso del guinzaglio ………………………......da € 65,00 a € 390,00
Art. 14 comma 3: Per aver fatto accedere cani in uffici, pubblici esercizi, aed altre manifestazioni senza museruola e guinzaglio….…..…………………………………………da € 65,00 a € 390,00
Art. 1 comma 4: Per aver vietato l'accesso dei cani muniti di guinzaglio e museruola negli uffici e pubblici esercizi senza l'esposizione di apposito avviso autorizzato dal Sindaco o con esposizione abusiva dell'avviso………………………………………....................................da.€ 65,00 a € 390,00
.
ART. 15 - AREE DI SVAGO 
Art 15 comma 1: Per aver lasciato liberi i cani nelle aree di sgambamento, costituendo pericolo per le persone o gli altri animali……………………………...…………………...da € 60,00 a € 360,00 
Art. 15 comma 2 : Per non aver osservato la fascia di rispetto di metri 20………..da € 40,00 a € 240,00 

Art. 16 - CONDIZIONI MINIME DI BENESSERE 
Per non aver osservato le prescrizioni minime relative al benessere del cane. 
Per la violazione di ciascuna prescrizione ……………..………………..……da € 60,00 a € 360,00 

Art. 17 - CARATTERISTICHE DEI CANILI
Art 17 comma 1 : Aver superato la detenzione di dieci cani per famiglia ….. da € 75,00 a € 450,00 
Art 17 comma 2 prima parte : Allevare, custodire cani per conto terzi senza autorizzazione sindacale del canile………..………….………………………….....…………................da € 80,00 a € 500,00
Art 17 comma 4: Mancanza delle caratteristiche del box struttura unitaria del canile. 
Per ciascuna caratteristica…………………………………………………….da € 65,00 a € 390,00

Art. 18 - DEIEZIONI 
Per l'abbandono di deiezioni solide di animali in spazi pubblici ( vie, spazi autorizzati ecc)…....... ..................................................................……….....................................................da € 60,00 a € 360,00 

Art. 19 - SMALTIMENTO CARCASSE 
Per aver smaltito la carcassa dell'animale senza usufruire del servizio d'inceneritore o interramento in sito idoneo…………………………………………...……..............………........da € 80,00 a € 500,00 

TITOLO V - SANZIONI GATTI 

Art. 20 - CARATTERISTICHE GATTILE 
Per non aver osservato le caratteristiche stabilite per il gattile. Per ciascuna caratteristica…...................................………………………………………...........da € 60,00 a € 360,00 

Art. 21 - SMALTIMENTO CARCASSE
Per aver smaltito senza far uso dell'inceneritore o l'interramento in sito idoneo……………….. ...................................................................………............................................…….......da € 80,00 a € 500,00 

TITOLO VI - SANZIONI DIVIETI GENERICI 

Art. 22 - IMPIEGO DI ANIMALI COME PREMIO PER GIOCHI 
Utilizzare animali come premio per giochi………………………..................da € 80,00 a € 500,00.

Art. 23 - IMPIEGO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO 
Impiegare animali per l'accattonaggio………………………………………da € 65,00 a € 390,00. 

Art. - 24 ESPOSIZIONI DI ANIMALI 
Aver esposto animali per piω di 6 ore o in contrasto alle disposizioni per fiere e mercati………. ...............................................................................................…………......................da € 60,00 a € 360,00.

Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

registro delle deliberazioni GC – n. 75 del  20/10/2006

 

 

Torna alle strutture per cani

Torna su

 

Torna alla Home collabora con difossombrone.it
Copyright © Difossombrone.it tutti i diritti sono riservati

Sito internet realizzato da VedaNet